Il CCNL Metalmeccanica nell’art. 7, Sezione Quarta, Titolo VI regola l’esercizio del diritto alla formazione continua attribuendo all’azienda il compito di individuare e programmare percorsi formativi della durata di almeno 24 ore in coincidenza con l’orario contrattuale di lavoro nell’arco di ciascun ciclo triennale, da calcolare a partire dal 1 Gennaio 2017 con scadenza 31 Dicembre 2019.
I Lavoratori coinvolti sono quelli a tempo indeterminato indipendentemente dalla data di assunzione con rapporto in corso nel primo biennio 2017 – 2018.
Per i part – time, la quota di 24 ore si riproporziona in funzione del ridotto orario di lavoro Per i tempi indeterminati: principio di non discriminazione; condizioni compatibili con lavoratori a tempo indeterminato; contratto in corso nel primo biennio e che, anche con proroghe successive, si prolunghi nel terzo anno. I lavoratori non coinvolti invece saranno apprendisti, in quanto la formazione è elemento essenziale del contratto e i somministrati, la cui formazione è a carico dell’agenzia per il lavoro.

COSA DEVE FARE L’AZIENDA

  • Per le aziende che hanno gia in atto programmi di formativi per i propri dipendenti questa vale fino a concorrenza del limite delle 24 ore nel triennio 1 Gennaio 2017 – 31 Dicembre 2019 e non verranno contemplate nel computo le ore dedicate alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza, riconducibili all’art. 37 del D. LGD 81/2008
  • L’azienda deve porre attenzione nei confronti dei dipendenti eventualmente non coinvolti in alcun percorso formativo
  • Le aziende hanno tempo per programmare la formazione per i dipendenti in forza fino al 31 dicembre 2018 e svolgere i percorsi formativi entro il 31 Dicembre 2019 e qualora le azioni siano gia programmate è opportuno che le aziende lo comunico ai propri dipendenti entro il 31/12/2018
  • La formazione può avere in riferimento una o più modalità di erogazione: aula, corsi interni o esterni all’azienda, e-learning, partecipazione e workshop, coaching, affiancamento e training on the job.
  • Le 24 ore di formazione per ciascun lavoratore possono essere anche frazionate in misura oraria in coerenza con le esigenze tecnico – produttive e organizzative dell’azienda.
  • E’ importante che l’azienda includa nella pianificazione tutti i momenti di apprendimento finalizzati a migliorare le conoscenze e le competenze potenziando lo sviluppo professionale dei lavoratori e che frequentemente non sono valorizzati, come ad esempio, l’affiancamento in azienda in caso di inserimento di nuovi macchinari.
  • Trattandosi di un adempimento contrattuale è consigliabile adottare una metodologia di “tracciabilità” delle attività
  • Tutti i percorsi possono essere finanziati con i fondi interprofessionali

 

QUALI SONO LE AREE FORMATIVE CHE POTRANNO ESSERE FINANZIATE?

Le attività formative su cui investire, in accordo con le RSU, saranno finalizzate all’acquisizione o all’aggiornamento di competenze trasversali, digitali, linguistiche, tecniche e gestionali.

Per saperne di più puoi scriverci a info@formalink.it e vi spiegheremo tutti gli step e le specifiche
per la partecipazione!